OVERBOOKING

9 Maggio 2009

La sovra prenotazione ( in inglese overbooking) definisce il comportamento delle compagnie aeree che accettano prenotazioni al di sopra delle capacità effettive dell’aeromobile.
Il fenomeno dell’overbooking nasce dall’esigenza di far fronte ai frequenti “ no show” dei consumatori i quali pur prenotati non si presentano all’imbarco.

La prassi ormai usuale dell’applicazione da parte del venditore del criterio del ticketing time limit , cioè dell’automatico annullamento della prenotazione in caso di mancato acquisto entro un tempo limite comunicato dal vettore al momento della prenotazione, pur avendo ridotto il fenomeno del no show , non ha però eliminato i casi di negato imbarco a passeggeri che nonostante la regolare prenotazione su un volo, il possesso di un valido documento di trasporto , non possono comunque usufruire della prestazione acquistata essendo l’aereo completo.

A tutela dei malcapitati passeggeri soccorrono:
- il Regolamento Comunitario (CE) n. 261/2004 dell’11 febbraio 2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il Regolamento CEE n.295/91;
- il Decreto Legislativo del 27 gennaio 2006, n.69 recante “Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n.261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
Le tutele si applicano:
- ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto comunitario;
- ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto situato in un paese non comunitario, con destinazione un aeroporto comunitario, solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria  e salvo che non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale.

Ha diritto a tali forme di tutela il passeggero che:

• possiede un biglietto aereo (compresi quelli emessi nell’ambito di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali delle compagnie aeree o degli operatori turistici)
• ha una prenotazione confermata
• si presenta all’accettazione nei modi e nei tempi indicati per iscritto
dalla compagnia aerea, dall’operatore turistico o da un agente di viaggio autorizzato oppure, in assenza di indicazioni, non oltre quarantacinque minuti prima dell’ora di partenza pubblicata.
Le tutele sono previste anche nel caso in cui la compagnia aerea o l’operatore turistico trasferisca il passeggero dal volo prenotato ad un altro volo, indipendentemente dal motivo.

Non ne ha diritto il passeggero:

• che viaggia gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico (ad esempio i dipendenti delle compagnie aeree, delle agenzie di viaggio o dei tour operator)
• cui viene negato l’imbarco per motivi di salute, di sicurezza o in caso
di documenti di viaggio non validi.

Rimedi in caso di negato imbarco:

la compagnia aerea deve effetuare in un primo momento un appello ai volontari per verificare se vi siano, tra i passeggeri, dei volontari disposti a cedere il proprio posto in cambio di benefici da concordare.
Se non ci sono volontari, il passeggero cui viene negato l’imbarco ha diritto a ricevere dalla compagnia aerea una compensazione pecuniaria pari a:
- 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500 chilometri;
- 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1 500 e 3 500 chilometri;
- 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b). Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l’ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all’arrivo rispetto all’orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo.
La compagnia può ridurre l’ammontare della compensazione del 50% nel caso in cui al passeggero venga offerta la possibilità di viaggiare su un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi
rispetto al volo originariamente prenotato rispettivamente le due, le tre o le quattro ore.
La compensazione pecuniaria va pagata in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari o, d’accordo con il passeggero, con buoni di viaggio e/o
altri servizi, indipendentemente dall’ammontare del prezzo all’atto dell’acquisto del biglietto.
Inoltre i passeggeri non consenzienti avranno diritto al rimborso del prezzo del biglietto o all’imbarco su un volo alternativo oltre a
• pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa
• adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti
• trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa
• due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail.

Diritto alla trasparenza dell’informazione ( art. 14 Regolamento CE 261/04).
Il vettore aereo ha l’obbligo di affiggere nella zona destinata alla registrazione dei passeggeri, in modo chiaro e visibile, un avviso col quale rende noto che, «In caso di negato imbarco o di volo cancellato o ritardato di almeno due ore,il passeggero può rivolgersi al banco di accettazione o alla porta di imbarco per ottenere il testo che enumera i diritti del passeggero, in particolare in materia di compensazione pecuniaria e di assistenza».
Il passeggero deve essere altresì informato in ordine alle modalità per prendere contatti con l’organismo deputato per ogni paese membro della UE al controllo del rispetto di quanto previsto dal Regolamento.
Quanto stabilito dalla recente normativa comunitaria garantisce una tutela minima al passeggero che si vede negare l’imbarco e non condizione la possibilità di avvalersi anche dei rimedi previsti dal Codice Civile nell’ipotesi di inadempimento contrattuale o extracontrattuale.

Con questo post lo Staff si augura di aver fatto chiarezza sui diritti del passeggero nel caso di negato imbarco per overbooking delle compagnie aeree.
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Come aggiudicarsi un immobile all’asta

6 Aprile 2009

In questo articolo parliamo di come aggiudicarsi un immobile all’asta.

Acquistare un immobile all’asta può essere molto vantaggioso perchè il prezzo di aggiudicazione è sicuramente inferiore a quello derivante da una libera trattativa.

Condizione imprescindibile è però il versamento dell’intero prezzo per ottenere il trasferimento dell’immobile .

Si ha notizia della vendita all’asta di un immobile attraverso la stampa o internet. L’annuncio di vendita contiene i dati necessari per individuare l’immobile, la relazione di stima determinata da una perizia, il nome e il recapito del custode, il giorno, l’ora e l’ufficio innanzi al quale si procede.

Una volta scelto l’immobile bisogna reperire le informazioni necessarie direttamente dal custode nominato in sostituzione del debitore.

Il custode può consentire al potenziale acquirente di visitare l’immobile che si intende acquistare. Ulteriori dati si possono ottenere consultando la perizia, la quale deve contenere tutta una serie di informazioni essenziali tipo l’anno di costruzione, l’eventuale esistenza di servitù etc.

La partecipazione all’asta è consentita a tutti, tranne che al debitore, sia personalmente sia tramite procuratore speciale.

I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare ed entro tre giorni dall’aggiudicazione devono dichiarare in Cancelleria il nominativo della persona per conto della quale hanno agito.

Spetta al Giudice dell’esecuzione stabilire le modalità della vendita che può essere “con incanto” o “senza incanto”.

In caso di vendita con incanto, ogni offerente deve depositare presso la Cancelleria del Tribunale entro le ore 12.30 del giorno precedente a quello fissato per l’incanto, ad eccezione del sabato, la domanda di partecipazione corredata di un assegno bancario di importo pari al 10% del prezzo base d’asta a titolo di cauzione. Se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è restituita dopo la chiusura dell’incanto.

L’asta si può svolgere davanti al Giudice oppure davanti a un professionista delegato (un notaio, un commercialista, un avvocato).

Le offerte non sono valide se non superano il prezzo base o l’offerta precedente nella misura  indicata nelle condizioni di vendita.

Quando sono trascorsi tre minuti dall’ultima offerta senza che ne segua un’altra maggiore, l’immobile è aggiudicato all’ultimo offerente.

Avvenuto l’incanto,possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell’incanto.

Questa ulteriore fase è detta  “rincaro” e vanno nuovamente verificati tutti i requisiti di chi partecipa all’asta.

Esaurita anche questa fase, l’aggiudicatario deve versare il prezzo con le modalità stabilite dal Giudice.

In caso di vendita senza incanto, le offerte di acquisto devono essere presentate in busta chiusa (con indicazione del prezzo non inferiore a quello fissato dal Giudice, del tempo e del modo di pagamento e ogni altro elemento utile alla sua valutazione) presso la Cancelleria del Tribunale entro le ore 12.30 del giorno precedente la data fissata per il loro esame e per la vendita ad eccezione del sabato.

Sulla busta deve essere indicato esclusivamente il nome di chi deposita materialmente l’offerta, il nome del Giudice titolare della procedura e la data della vendita.

L’offerente deve depositare la cauzione pari a un decimo del prezzo da lui proposto.

Il Giudice dovrà esaminare l’offerta più alta e fare la propria deliberazione dopo aver sentito il creditore procedente e i creditori iscritti e aver deciso se il prezzo è congruo rispetto al valore dell’immobile .

Può accadere però che il giudice dell’esecuzione stabilisca che il prezzo offerto non sia congruo. Quest’ultimo deve essere almeno superiore a un quinto della base d’asta . In questo caso il Giudice dell’esecuzione dopo aver fatto il tentativo della vendita senza incanto, può ripetere la gara con una vendita all’incanto, cioè con un asta che termina con l’aggiudicazione al miglior offerente.

Il trasferimento della proprietà e la consegna dell’immobile avvengono con l’emissione del decreto di trasferimento.

Il decreto di trasferimento prevede l’ordine di rilascio dell’immobile, se ancora occupato dal debitore esecutato o da altri.

Il decreto è titolo esecutivo che permette  di ottenere il possesso dell’immobile, se  il possesso non si ottiene subito con la consegna delle chiavi da parte del custode.

In questa fase della procedura l’acquisto dell’immobile all’asta si può ritenere finalmente concluso.

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Il diritto all’esatto adempimento ex art.130 del Codice del consumo

30 Marzo 2009

L’art. 130 D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo) sancisce la responsabilità del venditore nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità del bene oggetto del contratto esistente al momento della sua consegna, posto che sul medesimo grava l’obbligo di fornire all’acquirente beni conformi al contratto di vendita.

Pertanto qualora la cosa compravenduta presenti un difetto di conformità rispetto al contratto, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione…..,ovvero a una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto.

Il consumatore ha un vero e proprio diritto potestativo all’esatto adempimento.

La riparazione del bene o sua sostituzione sono il rimedio specifico e principale a tutela del soggetto più debole (il consumatore).

Quando la richiesta di riparazione o sostituzione non ha prodotto effetti, il consumatore può chiedere alternativamente o una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.

30.03.2009

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STALKING

5 Marzo 2009

Il termine inglese “stalking”, letteralmente “perseguitare”, indica una serie di comportamenti persecutori nei confronti di una persona per cui si ha una fissazione maniacale.

La repressione di queste condotte è ora affidata al decreto legge sulla violenza sessuale approvato alla Camera e ora all’esame del Senato.

Al reato di minaccia contro la persona previsto dall’art. 612 c.p. si aggiungerà ora l’art. 612 - bis c.p. con una fattispecie di reato specifica che prevede misure contro gli atti persecutori.

Sarà “punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni  chiunque molesta o minaccia taluno con atti reiterati e idonei a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero a ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero a costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita”.

Il DL prevede poi una serie di disposizioni ad ulteriore tutela della vittima :

- Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di persona diversamente abile nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

- Viene introdotto l’ammonimento allo stalker. Fino a quando non è proposta querela per il reato di stalking la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti del molestatore. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore che, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, se ritiene fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Se il soggetto ammonito continua a molestare la sua vittima, si procede d’ufficio contro di lui e la pena è aggravata di almeno un terzo.

Spesso lo stalker è il coniuge separato o divorziato o l’ex fidanzato, da qui l’aggravante connessa ai precedenti rapporti sentimentali. “La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge anche se separato o divorziato o da persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di un soggetto diversamente abile, di una donna in stato di gravidanza ovvero con armi, o da persona travisata, o con scritto anonimo”.

Il Decreto prevede inoltre:

- L’istituzione di un numero verde a favore delle vittime e attivo 24 ore su 24

- L’agevolazione dei contatti con i centri antiviolenza infatti le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di atti persecutori hanno l’obbligo di fornire alla vittima stessa, tutte le informazioni relative ai Centri Antiviolenza presenti sul territorio, ed in particolare nella zona di residenza, e di provvedere inoltre ad accompagnare la vittima presso tali strutture, qualora ne faccia espressamente richiesta.

- Il divieto di avvicinamento ossia  “il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi  abitualmente frequentati dalla persona offesa o di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa. Se sussistono ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva o di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone. Il giudice può anche vietare all’imputato di comunicare attraverso qualsiasi mezzo con la vittima”.

Se l’attività persecutoria dello stalker si trasforma in omicidio, la pena prevista è l’ergastolo.

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AFFIDAMENTO CONDIVISO

24 Febbraio 2009

Quali sono gli strumenti a tutela di un genitore nel caso in cui l’altro genitore impedisca l’esercizio del diritto di visita o ponga in essere condotte nocive al corretto svolgimento dei rapporti genitori-figli?

La L. 54/2006 sull’affido condiviso ha inserito l’art. 709 ter c.p.c. - SOLUZIONI DELLE CONTROVERSIE E PROVVEDIMENTI IN CASO DI INADEMPIENZE O VIOLAZIONI.

Questo articolo mira a disciplinare il principio della bigenitorialità disponendo l’attuazione coattiva dei provvedimenti di affidamento dei minori nonchè della loro istruzione e educazione.

L’art. 709 ter c.p.c. testualmente  recita “il giudice ………In caso di gravi inadempienze o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.

La sua ratio è pertanto quella di assicurare un corretto e sano sviluppo del minore evitando che l’insorgere di controversie tra genitori e le lungaggini per risolverle possano arrecare grave pregiudizio alla prole.

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RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE DEL GENITORE CHE NON RICONOSCE IL FIGLIO

1 Dicembre 2008

Incorre nella responsabilità extracontrattuale (1) il genitore che decide di non riconoscere il figlio e quindi non provvede al suo mantenimento.

Il nostro ordinamento giuridico equipara la filiazione legittima a quella naturale giungendo ad affermare il principio secondo il quale l’obbligo del genitore di concorrere al mantenimento insorge  con la nascita del figlio, ancorchè la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza  ( Cass. Civ. n.7285/87, n.791/93, n.2907/94).

Attesa quindi l’equiparazione della filiazione legittima a quella naturale , il codice civile all’art.279 conferisce al figlio naturale il diritto di agire  giudizialmente per ottenere il mantenimento nell’ipotesi in cui non può proporsi l’azione per la dichiarazione di maternità o paternità.

Si può pertanto affermare che tutto ciò che concerne il dovere dei genitori nei confronti dei figli vale indipendentemente dallo staus dei figli cioè indipendentemente dal riconoscimento del rapporto parentale.

Conseguentemente nel caso in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto solo da uno dei genitori, non viene meno l’obbligo dell’altro di provvedere al mantenimento per il periodo anteriore alla declaratoria di paternità o maternita naturale.

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(1) La responsabilità extracontrattuale, anche detta “aquiliana” (dal nome della prima legge che disciplinò la responsabilità ex delicto), è quella che consegue allorché un soggetto viola non già un dovere specifico, derivante da un preesistente rapporto obbligatorio (nel qual caso si configurerebbe responsabilità “contrattuale”), bensì un dovere generico che, solitamente, è indicato dalla dottrina con il brocardo latino “neminem laedere”. La norma fondamentale cui bisogna fare riferimento è l’art. 2043 del codice civile, in base al quale “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

La mediazione dello studio legale nel recupero crediti per la gestione attività-passività

21 Novembre 2008

In questo periodo di crisi per una piccola o media impresa è fondamentale gestire il “working capital” aziendale nel migliore dei modi.

Il working capital aziendale ovvero la liquidità operativa disponibile, data dalla differenza fra le attività e le passività di breve periodo dell’impresa, è cruciale per la sopravvivenza del business.

Le attività quali i crediti a breve termine debbono essere incassate quanto prima possibile, nel caso in cui l’azienda si trovi nell’impossibilità di reperire risorse monetarie a breve termine.

Il recupero dei crediti necessita dell’ausilio di un valido Avvocato, risorsa preziosa per gli imprenditori in un periodo nel quale la PMI ha bisogno di mantenere il focus sulle attività operative che garantiscano la sopravvivenza del business fino alla fine del periodo di crisi finanziaria.

In questo scenario però, il ruolo dello Studio Legale di riferimento non può e non deve limitarsi esclusivamente ad azioni meccaniche di recupero crediti ma potrebbe assumere il ruolo di vero e proprio consulente d’impresa.

L’Avvocato può infatti consigliare l’impresa in difficoltà su quali azioni legali intraprendere oppure no al fine di ottimizzare il recupero dei crediti riportati a bilancio. Va infatti tenuto conto che un fornitore o un cliente importante costretto a saldare la posizione debitoria aperta potrebbe a sua volta trovarsi in grave difficoltà a seguito dell’azione legale. Agire legalmente comporterebbe inoltre un aumento dei costi che entrambe le parti dovranno sostenere nonchè un inasprimento dei rapporti fra le aziende.

In questo scenario finanziario è dunque cruciale avvalersi dell’analisi di uno Studio Legale che assuma un ruolo di mediatore fra le parti e che possa, entrando in sintonia con l’imprenditore, garantire che le azioni di recupero credito non incrinino la catena del valore di entrambe le società.

OBBLIGO DI LAMPEGGIARE IN FASE DI SORPASSO QUANDO è NOTTE

2 Novembre 2008

I giudici della suprema Corte hanno stabilito l’obbligo, per l’automobilista che sorpassa di notte, in una strada poco illuminata, dell’uso continuo dei fari abbaglianti.

La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent.n. 40914 del 31.10.2008) ha così motivato: “Onde ovviare ai rischi derivanti da situzioni impreviste, chi si accinga a sorpassare in particolari condizioni di tempo e luogo è legittimato a fare uso continuo dei fari abbaglianti per sopperire alla mancanza dell’illuminazione pubblica”.

Pena, nel caso in cui il sorpasso provochi un incidente, la condanna dell’automobilista.

Leggi la sentenza 40914-08

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Fare ricorso ad una multa da Autovelox: Avvocato si o no?

21 Ottobre 2008

Avete di fronte a voi un verbale e non volete pagarlo, vorreste fare ricorso ma non sapete come fare, se convenga o meno e vi sentite molto frustrati.

Niente panico, è la classica reazione di fronte ad una notifica che proprio non vorreste avere fra le mani.

In genere, fare ricorso contro una multa presa con l’autovelox non è banale poichè occorre un’analisi approfondita del verbale.

L’aiuto di un legale per fare opposizione ad una multa è dunque consigliato per non incorrere in dimenticanze o errori grossolani.

Pertanto se siete indecisi se fare ricorso o pagare richiedete un parere legale consultando il sito di Consulenze Legali Online.

Non commette reato il genitore che porta via con sè qualche giorno il figlio

7 Ottobre 2008

La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sentenza n.37321 del 01 ottobre 2008) si è pronunciata in favore dei papà separati stabilendo che non commettono il reato di sottrazione di minori (art.574 c.p.) se, prima che l’affidamento alla madre diventi ufficiale, portano via con loro i figli, contro la volontà della ex, per un breve spazio temporale.

“Per integrare il reato di cui sopra è necessario che l’agente  prenda con sè il figlio, contro la volontà dell’altro genitore, per un periodo di tempo rilevante, tanto da impedire all’altro genitore di esplicare la propria potestà e di sottrarre il bambino dal luogo di abituale dimora”.

“Infine và detto - prosegue la Corte - che anche il padre ha il diritto di passare un pò di tempo con il proprio figlio, apparendo del tutto irragionevole la pretesa che in assenza di un provvedimento giudiziale ed in presenza di una situazione di mero fatto che veda il bambino affidato alla madre gli sia preclusa del tutto una tale possibilità”

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