Archivi per la categoria ‘Diritto di famiglia’

AFFIDAMENTO CONDIVISO

Martedì, 24 Febbraio 2009

Quali sono gli strumenti a tutela di un genitore nel caso in cui l’altro genitore impedisca l’esercizio del diritto di visita o ponga in essere condotte nocive al corretto svolgimento dei rapporti genitori-figli?

La L. 54/2006 sull’affido condiviso ha inserito l’art. 709 ter c.p.c. - SOLUZIONI DELLE CONTROVERSIE E PROVVEDIMENTI IN CASO DI INADEMPIENZE O VIOLAZIONI.

Questo articolo mira a disciplinare il principio della bigenitorialità disponendo l’attuazione coattiva dei provvedimenti di affidamento dei minori nonchè della loro istruzione e educazione.

L’art. 709 ter c.p.c. testualmente  recita “il giudice ………In caso di gravi inadempienze o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.

La sua ratio è pertanto quella di assicurare un corretto e sano sviluppo del minore evitando che l’insorgere di controversie tra genitori e le lungaggini per risolverle possano arrecare grave pregiudizio alla prole.

Consulenze Legali Online.

RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE DEL GENITORE CHE NON RICONOSCE IL FIGLIO

Lunedì, 1 Dicembre 2008

Incorre nella responsabilità extracontrattuale (1) il genitore che decide di non riconoscere il figlio e quindi non provvede al suo mantenimento.

Il nostro ordinamento giuridico equipara la filiazione legittima a quella naturale giungendo ad affermare il principio secondo il quale l’obbligo del genitore di concorrere al mantenimento insorge  con la nascita del figlio, ancorchè la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza  ( Cass. Civ. n.7285/87, n.791/93, n.2907/94).

Attesa quindi l’equiparazione della filiazione legittima a quella naturale , il codice civile all’art.279 conferisce al figlio naturale il diritto di agire  giudizialmente per ottenere il mantenimento nell’ipotesi in cui non può proporsi l’azione per la dichiarazione di maternità o paternità.

Si può pertanto affermare che tutto ciò che concerne il dovere dei genitori nei confronti dei figli vale indipendentemente dallo staus dei figli cioè indipendentemente dal riconoscimento del rapporto parentale.

Conseguentemente nel caso in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto solo da uno dei genitori, non viene meno l’obbligo dell’altro di provvedere al mantenimento per il periodo anteriore alla declaratoria di paternità o maternita naturale.

 Consulenze Legali Online.

(1) La responsabilità extracontrattuale, anche detta “aquiliana” (dal nome della prima legge che disciplinò la responsabilità ex delicto), è quella che consegue allorché un soggetto viola non già un dovere specifico, derivante da un preesistente rapporto obbligatorio (nel qual caso si configurerebbe responsabilità “contrattuale”), bensì un dovere generico che, solitamente, è indicato dalla dottrina con il brocardo latino “neminem laedere”. La norma fondamentale cui bisogna fare riferimento è l’art. 2043 del codice civile, in base al quale “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Non commette reato il genitore che porta via con sè qualche giorno il figlio

Martedì, 7 Ottobre 2008

La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sentenza n.37321 del 01 ottobre 2008) si è pronunciata in favore dei papà separati stabilendo che non commettono il reato di sottrazione di minori (art.574 c.p.) se, prima che l’affidamento alla madre diventi ufficiale, portano via con loro i figli, contro la volontà della ex, per un breve spazio temporale.

“Per integrare il reato di cui sopra è necessario che l’agente  prenda con sè il figlio, contro la volontà dell’altro genitore, per un periodo di tempo rilevante, tanto da impedire all’altro genitore di esplicare la propria potestà e di sottrarre il bambino dal luogo di abituale dimora”.

“Infine và detto - prosegue la Corte - che anche il padre ha il diritto di passare un pò di tempo con il proprio figlio, apparendo del tutto irragionevole la pretesa che in assenza di un provvedimento giudiziale ed in presenza di una situazione di mero fatto che veda il bambino affidato alla madre gli sia preclusa del tutto una tale possibilità”

Consulenze Legali Online.
 

Cos’è l’amministrazione di sostegno?

Martedì, 16 Settembre 2008

Al fine di tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni quotidiane è intervenuta la L. 9-1-2004 n.6 che ha introdotto nel codice civile l’istituto dell’amministrazione di sostegno.

Tale istituto è intervenuto soprattutto per mitigare gli effetti, a volte sproporzionati rispetto alle reali esigenze di protezione del soggetto, dell’interdizione e dell’inabilitazione.

Pertanto colui che è affetto da infermità anche parziale o temporanea ovvero da menomazione fisica o psichica (anziani, disabili, alcolisti, tossicodipendenti, malati terminali) possono ricorrere al giudice tutelare affinchè nomini con decreto un amministratore di sostegno indicato dal beneficiario oppure in mancanza di indicazione scelto dal giudice nell’interesse del beneficiario stesso.

Compito dell’amministratore di sostegno è quello di intervenire in qualità di rappresentante negli atti giuridici di straordinaria amministrazione oppure assistere il beneficiario in quelli di ordinaria amministrazione.

Se volete saperne di più sull’amministrazione di sostegno richiedete un parere legale online tramite la nostra sezione Servizi di Consulenza Legale Online

Affido condiviso

Sabato, 19 Luglio 2008

Prima dell’entrata in vigore della L. 8 febbraio 2006 n.54 la regola era quella dell’affidamento di tipo monogenitoriale, per cui il minore restava affidato al genitore considerato più idoneo a garantire il pieno sviluppo della personalità,la migliore educazione, istruzione e cura.

Il genitore non affidatario manteneva comunque la potestà congiunta in ordine alle scelte più importanti e alle questioni di straordinaria amministrazione. Ora invece la regola è la bigenitorialità nei confronti dei figli minori.

Per meglio tutelare l’interesse del minore, la legge rende i genitori entrambi responsabili della cura, educazione,istruzione dei minori anche dopo la separazione.

Il pricipio che la bigenitorialità costituisce ora la regola e non più l’eccezione è stato ribadito  recentemente dalla Suprema Corte. L’affidamento condiviso dei figli, che si pone come regola, non può essere escluso dalla mera conflittualità dei genitori. Spetta al giudice valutare le singole situazioni e stabilire se nel concreto esiste un effettivo pregiudizio per il minore.(Cassazione civile n. 16593 del 18 giugno 2008.)

Avv. Arianna Fiori