Multe. Non sempre il vigile ha l’ultima parola.
Giovedì, 25 Settembre 2008Cassazione civile, sentenza n.21816del 29 agosto 2008
Occorre considerare che con riferimento al verbale di accertamento di una violazione del Codice della strada, l’efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi(…) non sussiste nè con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale nè con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti i quali, in ragione della loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo, ed abbiano potuto dare luogo a una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento (…)
Questa sentenza sta a significare che in caso di contravvenzione per violazione al codice della strada il verbale scritto dai vigili non fà sempre piena prova fino a querela di falso.
Infatti,spiega la Corte, il vigile potrebbe anche aver contestato un’infrazione che non c’e’. Il verbale può quindi essere annullato se il conducente con l’ausilio di testimoni dimostra che l’infrazione non è avvenuta.
La Corte ha così accolto il ricorso presentato da una donna contro la pronuncia del giudice di pace di Roma che aveva considerato legittima la multa inflitta per il passaggio di un semaforo con il rosso.
La sentenza precisa che in questi casi, «i giudizi valutativi che esprime il pubblico ufficiale, alla menzione di quelle circostanze relative a fatti i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente oggettivo, e abbiano pertanto potuto dare luogo a una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell’ipotesi in cui quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna non la percezione di una realtà statica, (come la dscrizione dello stato dei luoghi senza oggetti in movimento),bensì, come appunto nella specie, l’indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visisva del verbalizzante».
L’autorità giudiziaria chiamata a giudicare nel merito dovrebbe quindi compiere, in tutte le situazioni in cui il margine di oggettività è ridotto, tutte le verifiche necessarie, utilizzando anche i testimoni indicati dalla parte.
�