AFFIDAMENTO CONDIVISO
Martedì, 24 Febbraio 2009Quali sono gli strumenti a tutela di un genitore nel caso in cui l’altro genitore impedisca l’esercizio del diritto di visita o ponga in essere condotte nocive al corretto svolgimento dei rapporti genitori-figli?
La L. 54/2006 sull’affido condiviso ha inserito l’art. 709 ter c.p.c. - SOLUZIONI DELLE CONTROVERSIE E PROVVEDIMENTI IN CASO DI INADEMPIENZE O VIOLAZIONI.
Questo articolo mira a disciplinare il principio della bigenitorialità disponendo l’attuazione coattiva dei provvedimenti di affidamento dei minori nonchè della loro istruzione e educazione.
L’art. 709 ter c.p.c. testualmente recita “il giudice ………In caso di gravi inadempienze o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.
La sua ratio è pertanto quella di assicurare un corretto e sano sviluppo del minore evitando che l’insorgere di controversie tra genitori e le lungaggini per risolverle possano arrecare grave pregiudizio alla prole.