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AFFIDAMENTO CONDIVISO

Martedì, 24 Febbraio 2009

Quali sono gli strumenti a tutela di un genitore nel caso in cui l’altro genitore impedisca l’esercizio del diritto di visita o ponga in essere condotte nocive al corretto svolgimento dei rapporti genitori-figli?

La L. 54/2006 sull’affido condiviso ha inserito l’art. 709 ter c.p.c. - SOLUZIONI DELLE CONTROVERSIE E PROVVEDIMENTI IN CASO DI INADEMPIENZE O VIOLAZIONI.

Questo articolo mira a disciplinare il principio della bigenitorialità disponendo l’attuazione coattiva dei provvedimenti di affidamento dei minori nonchè della loro istruzione e educazione.

L’art. 709 ter c.p.c. testualmente  recita “il giudice ………In caso di gravi inadempienze o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.

La sua ratio è pertanto quella di assicurare un corretto e sano sviluppo del minore evitando che l’insorgere di controversie tra genitori e le lungaggini per risolverle possano arrecare grave pregiudizio alla prole.

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Affido condiviso

Sabato, 19 Luglio 2008

Prima dell’entrata in vigore della L. 8 febbraio 2006 n.54 la regola era quella dell’affidamento di tipo monogenitoriale, per cui il minore restava affidato al genitore considerato più idoneo a garantire il pieno sviluppo della personalità,la migliore educazione, istruzione e cura.

Il genitore non affidatario manteneva comunque la potestà congiunta in ordine alle scelte più importanti e alle questioni di straordinaria amministrazione. Ora invece la regola è la bigenitorialità nei confronti dei figli minori.

Per meglio tutelare l’interesse del minore, la legge rende i genitori entrambi responsabili della cura, educazione,istruzione dei minori anche dopo la separazione.

Il pricipio che la bigenitorialità costituisce ora la regola e non più l’eccezione è stato ribadito  recentemente dalla Suprema Corte. L’affidamento condiviso dei figli, che si pone come regola, non può essere escluso dalla mera conflittualità dei genitori. Spetta al giudice valutare le singole situazioni e stabilire se nel concreto esiste un effettivo pregiudizio per il minore.(Cassazione civile n. 16593 del 18 giugno 2008.)

Avv. Arianna Fiori