RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE DEL GENITORE CHE NON RICONOSCE IL FIGLIO
Lunedì, 1 Dicembre 2008Incorre nella responsabilità extracontrattuale (1) il genitore che decide di non riconoscere il figlio e quindi non provvede al suo mantenimento.
Il nostro ordinamento giuridico equipara la filiazione legittima a quella naturale giungendo ad affermare il principio secondo il quale l’obbligo del genitore di concorrere al mantenimento insorge con la nascita del figlio, ancorchè la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza ( Cass. Civ. n.7285/87, n.791/93, n.2907/94).
Attesa quindi l’equiparazione della filiazione legittima a quella naturale , il codice civile all’art.279 conferisce al figlio naturale il diritto di agire giudizialmente per ottenere il mantenimento nell’ipotesi in cui non può proporsi l’azione per la dichiarazione di maternità o paternità.
Si può pertanto affermare che tutto ciò che concerne il dovere dei genitori nei confronti dei figli vale indipendentemente dallo staus dei figli cioè indipendentemente dal riconoscimento del rapporto parentale.
Conseguentemente nel caso in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto solo da uno dei genitori, non viene meno l’obbligo dell’altro di provvedere al mantenimento per il periodo anteriore alla declaratoria di paternità o maternita naturale.
(1) La responsabilità extracontrattuale, anche detta “aquiliana” (dal nome della prima legge che disciplinò la responsabilità ex delicto), è quella che consegue allorché un soggetto viola non già un dovere specifico, derivante da un preesistente rapporto obbligatorio (nel qual caso si configurerebbe responsabilità “contrattuale”), bensì un dovere generico che, solitamente, è indicato dalla dottrina con il brocardo latino “neminem laedere”. La norma fondamentale cui bisogna fare riferimento è l’art. 2043 del codice civile, in base al quale “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.