Articoli marcati con tag ‘stalking’

STALKING

Giovedì, 5 Marzo 2009

Il termine inglese “stalking”, letteralmente “perseguitare”, indica una serie di comportamenti persecutori nei confronti di una persona per cui si ha una fissazione maniacale.

La repressione di queste condotte è ora affidata al decreto legge sulla violenza sessuale approvato alla Camera e ora all’esame del Senato.

Al reato di minaccia contro la persona previsto dall’art. 612 c.p. si aggiungerà ora l’art. 612 - bis c.p. con una fattispecie di reato specifica che prevede misure contro gli atti persecutori.

Sarà “punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni  chiunque molesta o minaccia taluno con atti reiterati e idonei a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero a ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero a costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita”.

Il DL prevede poi una serie di disposizioni ad ulteriore tutela della vittima :

- Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di persona diversamente abile nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

- Viene introdotto l’ammonimento allo stalker. Fino a quando non è proposta querela per il reato di stalking la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti del molestatore. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore che, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, se ritiene fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Se il soggetto ammonito continua a molestare la sua vittima, si procede d’ufficio contro di lui e la pena è aggravata di almeno un terzo.

Spesso lo stalker è il coniuge separato o divorziato o l’ex fidanzato, da qui l’aggravante connessa ai precedenti rapporti sentimentali. “La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge anche se separato o divorziato o da persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di un soggetto diversamente abile, di una donna in stato di gravidanza ovvero con armi, o da persona travisata, o con scritto anonimo”.

Il Decreto prevede inoltre:

- L’istituzione di un numero verde a favore delle vittime e attivo 24 ore su 24

- L’agevolazione dei contatti con i centri antiviolenza infatti le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di atti persecutori hanno l’obbligo di fornire alla vittima stessa, tutte le informazioni relative ai Centri Antiviolenza presenti sul territorio, ed in particolare nella zona di residenza, e di provvedere inoltre ad accompagnare la vittima presso tali strutture, qualora ne faccia espressamente richiesta.

- Il divieto di avvicinamento ossia  “il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi  abitualmente frequentati dalla persona offesa o di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa. Se sussistono ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva o di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone. Il giudice può anche vietare all’imputato di comunicare attraverso qualsiasi mezzo con la vittima”.

Se l’attività persecutoria dello stalker si trasforma in omicidio, la pena prevista è l’ergastolo.

Consulenze Legali Online.